Art. 104.
(Valutazione del rischio).

      1. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 7, il datore di lavoro considera i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
      2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 7 risulti che il valore limite di esposizione

 

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all'amianto non sia comunque superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 105, 114 e 115, comma 2, nelle seguenti attività:

          a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro è effettuato solo su materiali non friabili;

          b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati nei quali le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

          c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

          d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

      3. L'ISPESL, previa consultazione delle parti sociali, elabora linee guida per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità di cui al comma 2.
      4. Il datore di lavoro effettua una nuova valutazione ogniqualvolta si verifichino modifiche che possano comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto